Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la natura, i compiti, il regime di pubblicità e il trattamento fiscale delle Agenzie.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la definizione, nel rispetto del quadro normativo concernente le associazioni, le fondazioni e le società, delle seguenti caratteristiche:

              1) estensione della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,

 

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n. 460, e successive modificazioni, in tema di non distribuibilità, anche in modo indiretto, di fondi, riserve o capitale, nonché di reinvestimento di utili o avanzi di gestione, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'Agenzia;

              2) impossibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

              3) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'attività ad altra Agenzia, territorialmente prossima, ovvero al comune ove insiste il patrimonio;

          b) la costituzione degli albi regionali delle Agenzie, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i relativi requisiti per l'iscrizione;

          c) l'estensione alle Agenzie delle agevolazioni previste dalla normativa vigente a sostegno del mercato delle locazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9;

          d) la previsione, ai fini del regime fiscale, della strumentalità degli immobili di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 3 dell'articolo 1;

          e) la fissazione della misura di un credito di imposta in relazione all'ammontare dei contributi concessi da parte di soggetti privati alle Agenzie, per la realizzazione e il recupero di immobili residenziali destinati alla locazione.